Nei giorni scorsi è emersa in rete un’indiscrezione secondo la quale nel Ddl (Disegno di Legge) sulla concorrenza sarebbero state introdotte penali fino ad una soglia massima di ben 100 euro applicati al momento del passaggio da un operatore all’altro da parte dell’utente. Come sempre però queste notizie devono essere prese con le dovute precauzioni, e fortunatamente una nota del ministero dello Sviluppo economico spiega come funziona realmente questo nuovo Disegno di legge.
Tali penali sarebbero infatti applicate solo in presenza di specifiche promozioni attive sul proprio numero:
Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv
La norma inserita nel Ddl non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite)
Cosa significa tutto ciò? Semplice! I consumatori, dunque gli utenti, potranno, in un lasso di tempo piuttosto breve, essere costretti a pagare una penale qualora decidano ci disdire un abbonamento legato ad un’offerta di telefonia mobile e/o fissa prima della decadenza del contratto stipulato con l’operatore stesso, che potrebbe presentare una durata massima di 24 mesi.
E’ quasi assurdo pensare che questo Disegno di legge è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri che avrebbe originariamente dovuto abolire e quindi eliminare definitivamente gli eventuali costi di recesso e portare la durata massima dei contratti a 12 mesi. Invece la situazione si ribaltata a discapito poi dei consumatori.
Nel comma si legge, infatti:
L’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
Una modifica questa, che di fatto va a legittimare un’eventuale penale dopo che nel 2006 fu vietata in seguito all’approvazione del Decreto Bersani. Oggi (sarebbe più corretto dire almeno per il momento), gli operatori di telefonia mobile fanno pagare esclusivamente un costo di disattivazione ai consumatori motivato dal dover coprire le eventuali spese per le pratiche di disattivazioni delle linee.
In seguito all’introduzione di questo nuova comma però, i costi di disattivazione sarebbe svincolati da quelli di un eventuale recesso anticipato. In definitiva il rischio consiste in contratti blindati sino ad un massimo di 24 mesi, in cui oltre ai costi di disattivazione siano presenti anche penali da versare qualora si decidesse di cambiare operatore prima della decadenza del contratto.
Rasenta il ridicolo pensare poi che questa stretta sulla libera concorrenza sia stata inserita in un disegno di legge appositamente pensato per incentivare la concorrenza.
Comments
Loading…